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Nuovi Decreti per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici

  • 18 gen 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

classificazione energetica nuovo APE

Il giorno 15 luglio 2015 sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 tre importanti Decreti Ministeriali, datati 26 giugno 2015, che finalmente completano il quadro normativo italiano in materia di efficienza energetica degli edifici. Entrati ufficialmente in vigore il 1° OTTOBRE 2015, vediamone nel seguito i titoli e, come spesso avviene, le abbreviazioni utilizzate per identificarli:

1) Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, comunemente chiamato anche DecretoRequisiti Minimi” :

2) Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell' applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, chiamato anche DecretoLinee Guida

3) Adeguamento del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 26 giugno 2009, "Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici, chiamato, anche questo per brevità, DecretoRelazioni Tecniche

Essi non rappresentano altro che le disposizioni attuative della legge 90/13, che a sua volta recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici.

I tre Decreti sopra richiamati definiscono le prestazioni energetiche di:

Nuovi edifici

Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti

Riqualificazioni energetiche

Essi forniscono inoltre tutte le indicazioni per la redazione degli:

Attestati di Prestazione Energetica ( in sigla, A.P.E. ).

Da un punto di vista pratico le procedure di calcolo si basano sulle normative tecniche vigenti in materia ( Norme UNI TS ), che sono elencate nel seguito ( tra parentesi sono riportate le date di pubblicazione e/o di eventuali aggiornamenti ):

UNI TS 11300-1-2 (revisione ottobre 2014), UNI TS 11300-3 (marzo 2010), UNI TS 11300-4 (revisione marzo 2016), UNI TS 11300-5 (marzo 2016).

PRINCIPALI NOVITA'

1

La prima sostanziale novità introdotta dai sopracitati decreti consiste nel considerare l' indice di prestazione energetica globale dell' edificio quale somma di due indici, l' indice di prestazione energetica globale rispettivamente non rinnovabile e rinnovabile. Quindi:

EPgl,tot = EPgl,nren + EPgl,ren

Vengono allo scopo forniti i fattori di conversione in energia primaria di tutti i combustibili o, per meglio dire, vettori energetici che possono essere utilizzati in casa o in ufficio per produrre energia ed alimentare gli impianti come ad esempio il gas, l'energia elettrica, la biomassa etc.

Nota importante: l' energia elettrica, sempre più utilizzata in casa quale fonte di alimentazione per il riscaldamento ed il raffrescamento, viene considerata come prodotta in parte da fonti rinnovabili. Quindi l' energia primaria da fonte elettrica è composta da due aliquote per tenerne debito conto.

Da notare che l'indice di energia primaria totale viene utilizzato per le verifiche di legge, mentre l'indice di energia primaria non rinnovabile viene utilizzato per determinare la classe energetica dell' edificio.

2

Altra sostanziale novità è l'introduzione di nuovi "servizi" nel calcolo della prestazione energetica.

Sappiamo infatti che in ambito residenziale ciò che in precedenza veniva preso in considerazione per la determinazione della prestazione energetica degli edifici fosse il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e per la produzione dell' acqua calda sanitaria. Il fabbisogno di energia per il raffrescamento era riferito al solo edificio.

I nuovi decreti prendono in considerazione, in ambito residenziale, anche il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento estivo od anche la sola ventilazione meccanica, qualora effettivamente presenti all' interno dell'edificio. Vale a dire, in ambito residenziale, mentre il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria sono considerati sempre presenti (nel caso opposto se ne simula la presenza secondo ciò che viene indicato nei decreti) non è così per gli altri servizi quali appunto la climatizzazione estiva e/o la ventilazione meccanica. Questi ultimi verranno presi in considerazione nel calcolo solo se effettivamente presenti nella residenza. A conclusione di quanto detto, possiamo quindi affermare che in ambito residenziale possono esservi da un minimo di 2 servizi (anche simulati) fino ad un massimo di 4. Essi concorrono al calcolo dell' indice di prestazione energetica globale.

Infine, in ambito non residenziale, i servizi che concorrono al calcolo dell' indice di prestazione energetica globale possono essere in totale 6. Li elenchiamo nel seguito con il relativo simbolo:

SERVIZIO SIMBOLO RESIDENZIALE NON RESIDENZIALE CLIMATIZZAZIONE INVERNALE H X* X*

ACQUA CALDA SANITARIA W X* X

RAFFRESCAMENTO C X X

VENTILAZIONE V X X

ILLUMINAZIONE I X

TRASPORTO T X

* in caso di assenza di impianti se ne dovrà comunque simulare la presenza ai fini del calcolo

Nella parte 2, si continuerà il nostro approfondimento sul tema della nuova certificazione energetica degli edifici. Seguiteci

 
 
 

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