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Nuovi Decreti per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici: parte 2

  • 19 gen 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

classificazione energetica nuovo APE

Nella prima parte di questo articolo abbiamo introdotto i nuovi decreti sulla certificazione energetica e le prime sostanziali differenze che la regolamentano,

Ricordiamo che essi sono entrati ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2015. Tutti i costruttori di software per la certificazione energetica hanno dovuto adeguarsi alle nuove regole introdotte. Ricordiamo infatti che i software sono strumenti indispensabili per giungere ad una corretta stima della classe energetica dell' edificio oggetto di compravendita.

Continuiamo ora su questo percorso, per capire come il legislatore si sia mosso per apportare i cambiamenti rispetto alla precedente procedura di calcolo.

Una delle novità introdotte riguarda il fatto che ora la certificazione si riferisce alla singola unità abitativa. Ciò vale, evidentemente, per una struttura condominiale. In precedenza non era così ed il rischio di incorrere in errori di valutazione era piuttosto alto! Basti pensare ad un'unità abitativa condominiale che abbia installato un impianto di condizionamento. Per quanto detto nella prima parte del post, ciò deve essere preso in considerazione perchè costituisce un servizio/impianto effettivamente presente nell' abitazione oggetto di valutazione.

L' ulteriore novità riguarda l'introduzione del cosiddetto edificio di riferimento. Con la vecchia procedura la scala di classificazione era <<assoluta>>, cioè riferita a valori fissi per edifici residenziali e non residenziali, che si differenziavano solo per il loro rapporto S/V e per la zona climatica di appartenenza. Ora non è più così, difatti la scala energetica di appartenenza è relazionata all' edificio di riferimento. In buona sostanza, la scala energetica varia da edificio a edificio e quindi andrà ad indicare la prestazione energetica dell' edificio oggetto di studio non rispetto ad un valore assoluto ma rispetto alle prestazioni che potrebbe avere un edificio di riferimento identico per geometria e contesto ma che sia costruito utilizzando materiali e tecnologie performanti.

Ovviamente nell' edificio di riferimento si considerano presenti impianti dotati di tecnologie prefissate con efficienze tabellate per i vari servizi. Inoltre, non risultano in esso presenti impianti alimentati da fonte rinnovabile. Ciò è comprensibile, difatti verrà premiata di più un'unità abitativa che nella realtà ne sarà dotata, oppure in cui siano presenti impianti particolarmente performanti che abbiano di conseguenza un basso fabbisogno di energia primaria non rinnovabile.

Ancora, per semplificare la "lettura" del certificato è stata introdotta una tabella riepilogativa dei consumi differenziati per singolo servizio/impianto esistente nell'edificio, vedi fig. seguente:

tabella dei consumi stimati degli impianti

Come si può notare, a seconda dell' impianto effettivamente presente è riportato il consumo annuo. NB Il dato riportato può differire rispetto alla situazione reale, difatti è calcolato in riferimento ad un uso "standard" dell' edificio. Questo è intuitivo capirlo, se io sono abituato a mantenere negli ambienti temperature più alte in inverno, consumerò sicuramente più combustibile rispetto all'utilizzo standard.

Andiamo avanti. Altra differenza è costituita dalla classificazione energetica. La classe "A" ora risulta composta da 4 sottoclassi, da A1 (meno performante) ad A4 (più performante). La classificazione, di cui in basso vediamo un esempio, resta riferita all'energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren), come già avevamo evidenziato nel primo articolo.

esempio di APE

Da notare che adesso anche per gli edifici non residenziali l'unità di misura della classe di appartenenza è espressa in kWh/mq e non più in kWh/mc come in precedenza.

Nella parte terza, continueremo ad approfondire la tematica con ulteriori esempi.

 
 
 

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